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APPUNTI SUL CASO FOODORA

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APPUNTI SUL CASO FOODORA

 

 

  • DEFINIZIONE DI SHARING ECONOMY E GIG ECONOMY:

Sharing: reddito generato da condivisione di un bene (casa=es Aibnb, automobile=es BlaBlaCar, ecc) offerto dal proprietario del bene stesso

Gig: reddito generato da una prestazione lavorativa considerata (soprattutto da parte del “datore di lavoro”) di poco valore, un lavoretto riempitivo (gig) appunto

Entrambe le situazioni sono chiamate sharing economy; questa confusione, che torna utile al capitale (gig ha attuale giro d’affari di 400ml€/anno in Italia), viene indotta dal fatto che l’attività è gestita tramite piattaforma, facendo passare l’idea che è la piattaforma a caratterizzare il tipo di attività

 

  • SITUAZIONE GIURIDICA CUI FAR RIFERIMENTO NELLA LOTTA SINDACALE

Trattandosi di un tipo di organizzazione “moderna” (piattaforma) per una forma antica (cottimo) di lavoro(/sfruttamento) non vi sono leggi che regolino esplicitamente la situazione dei lavori gig; è necessario trovare dei riferimenti legislativi per organizzare l’aspetto formale della lotta rivendicativa.

 Ad oggi non esiste una legislazione esplicita che definisca la materia e regoli trattamento e condizioni del lavoratore, o meglio,Foodora non considera i riders (rider nome altisonante che significa ciclista o cavallerizzo; in italiano il meno enfatico fattorino) quali lavoratori subordinati; i riders vengono considerati lavoratori autonomi occasionali (appunto buoni per un gig….). Ciò significa:

. reddito totale (vale a dire anche da più attività) max  € 5000/anno; ciò permette all’azienda di non aprire una posizione INPS e/o l’uso della Partita IVA

Il lavoratore è tenuto ad informare l’azienda se supera i 5k€; se non lo fa è passibile di rivalsa

. il jobs act ha ulteriormente peggiorato le condizioni contrattuali; infatti a differenza del precedente dispositivo Biagi/Fornero:

a) rimane il limite max di 5k€ ma prima per essere lavoro autonomo occasionale il contratto doveva essere accompagnato da un progetto e durare max 30giorni; oltre il periodo il rapporto era automaticamente considerato di subordinazione (oggi tocca al lavoratore dimostrare al giudice la subordinazione); oggi non esiste più tale imposizione

b) la retribuzione non deve più allinearsi al minimo dei contratti collettivi di settori simili (es trasporti o terziario) per mansioni equiparabili. Ciò consente a foodora di applicare legalmente una retribuzione di cottimo pieno. Dal che si deduce che l’invio di ispettori da parte del ministro Poletti – corresponsabile del jobs act – è solo una manovra per gettare fumo negli occhi nell’opinione pubblica. Nella farsa è aiutato dal piddino Ichino che sostiene , sulla base di una vecchia sentenza per il pony express, che i lavoratori sono autonomi in quando hanno la possibilità di negarsi a singoli incarichi (non rispondendo alla chiamata telefonica) !!!

Di conseguenza vengono anche fatti valere (da parte padronale) gli articoli da 2222 a 2228

del Codice Civile per lavoratori autonomi senza vincolo di subordinazione. In particolare il

2227 consente di risolvere il contatto senza preavviso (anche questo già fatto da Foodora

staccando dei lavoratori dalla piattaforma)

 

Ma i riders Foodora come vanno considerati: autonomi o subordinati? E’ importante

definire questo punto per impostare la rivendicazione e trovare “sponde” tra leggi, che

sebbene poche, ce ne sono e possono aiutare.

I riders sono soggetti a sistema di turni stabiliti in anticipo (mi pare settimanale); devono

dare una disponibilità di tempo; sono costretti dall’algoritmo della piattaforma a rispondere

alle chiamate (pena “declassamento”);con la divisa lavorano per l’azienda (pubblicità

visiva) anche se non pedalano (e non sono pagati): condizione certo subordinata !

 Ecco allora dei riferimenti legislativi da usarsi nella vertenza per ottenere risultati anche

scardinando l’effetto delle norme sopra citate:

.Costituzione art.36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa

Dalla discussione dell’articolo sono seguite sentenze in vari processi del lavoro che

hanno rapportato l’adeguamento salariale a contratti collettivi paragonabili; nel caso

Foodora il riferimento al trasporto o al terziario porta alla richiesta di € 8lordi/ora

. Art 2087 c.c. : l’integrità fisica e personalità morale dei prestatori di lavoro vanno tutelate

dall’impresa (assicurazione sul lavoro ?)

. Carta Sociale Europea sottoscritta da Italia il 9/2/1999 con legge n.30 afferma il diritto alla

contrattazione collettiva (Cocco e Lentini di Foodora hanno dichiarato di voler trattare il

salario solo e soltanto con il singolo rider)

. Comunicazione UE 356/2016 riferita all’economia collaborativa (cioè a mezzo

piattaforma!) raccomanda la retribuzione del lavoro a livello standard salariale europeo !

 

La proposta di piattaforma rivendicativa della CUB interagisce in modo appropriato con la

situazione descritta e dovrebbe essere un ulteriore stimolo alla crescita del movimento

Foodora anche a Milano

 

  • VALORE POLITICO DELLA LOTTA FOODORA

Il quadro generale europeo del lavoro si presenta a tinte fosche per via della deregolamentazione del lavoro, l’erosione della condizione di vita e di lavoro dei ceti popolari, la difficoltà ad organizzare lotte di difesa. In questa situazione l’apparizione della gig economy è come una prova su larga scala per rendere il lavoro ancora più precario, più flessibile e più impotente a resistere allo sfruttamento capitalistico. Insomma quello che oggi coinvolge una piccola frazione di lavoratori domani potrebbe essere la condizione di una più vasta parte della classe operaia.

I lavoratori di Foodora Italia sono quelli messi peggio, in paragone ai loro colleghi, sia per le condizioni di lavoro che per la potente controparte che si trovano a dover fronteggiare. Ciò nonostante, superando con intelligenza le grosse difficoltà organizzative dovute al modo in cui è strutturata Foodora, sono riusciti a prendere l’iniziativa ed imporre una trattativa.

Al di là di come sarà conclusa la rivendicazione, hanno già ottenuto un grosso risultato: dimostrare che è possibile organizzarsi e lottare in condizioni nuove non ancora sperimentate dalle lotte. Inoltre la lotta è scoppiata nel settore logistico che al momento è forse il più critico e redditizio per il capitalismo nella sua evoluzione verso una maggiore integrazione della tecnologia nella produzione e nella società. E’ un caso da cui c’è da imparare e che va sostenuto con forza: un’esperienza che potrà interessare in altre situazioni.

 

 

Emmebi

5/11/2016

 


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